| |
|
 |
|
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali
In collaborazione con
|
CODICI
DI DEONTOLOGIA (ALLEGATO A)
A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA
(Provvedimento del Garante
del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Visto l'art. 25 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 12 del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n 171, secondo il quale
il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione
giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito
codice di deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia
degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare
per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale;
Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale
tale codice e' applicabile anche all'attivita' dei pubblicisti
e dei praticanti giornalisti, nonche' a chiunque tratti temporaneamente
i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione
occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni
di pensiero;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il
codice di deontologia e' adottato dal Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante,
il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale
il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine
ad adottare il codice entro il previsto termine di sei mesi
dalla data di invio della nota stessa;
Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale
il Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento
del predetto termine di sei mesi, presentata il 19 novembre
dal presidente del Consiglio nazionale dell'ordine;
Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997,
con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale
dell'ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento
delle liberta' e dei diritti coinvolti dall'attivita' giornalistica;
Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale
il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema
di codice elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine e
trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre
1997;
Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale
il Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione
della legge n. 675/1996 e dello schema di codice elaborato,
ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunita'
di una revisione dell'art. 25 della legge, che e' stato poi
modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13
maggio 1998;
Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale
il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine
ad apportare alcune residuali modifiche all'ulteriore schema
approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27
marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell'8
aprile;
Constatata l'idoneita' delle misure e degli accorgimenti a
garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo
del codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio
nazionale dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio
1998;
Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge
n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, a cura del Garante, e diviene efficace quindici
giorni dopo la sua pubblicazione;
Dispone
La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato
all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di
grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 1998
IL PRESIDENTE
ORDINE
DEI GIORNALISTI
CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA
Art.
1 (Principi generali)
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali
della persona con il diritto dei cittadini all'informazione
e con la liberta' di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione
giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In
quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere
di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione
e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a
persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche
scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito
dell'attivita' giornalistica e per gli scopi propri di tale
attivita', si differenziano nettamente per la loro natura
dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad
opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi
trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi
17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre
1995 e dalla legge n. 675/1996.
Art. 2 (Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi
personali dei giornalisti)
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni
di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996
rende note la propria identita', la propria professione e
le finalita'
. In conformita' all'articolo 184, comma 2, i riferimenti
a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni
abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove
disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
della raccolta, salvo che cio' comporti rischi per la sua
incolumita' o renda altrimenti impossibile l'esercizio della
funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite.
Fatta palese tale attivita', il giornalista non e' tenuto
a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art.
10, comma 1, della legge n. 675/1996.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di
uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere
noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno,
l'esistenza dell'archivio e il luogo dove e' possibile esercitare
i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali
indicano altresi' fra i dati della gerenza il responsabile
del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi
per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali
all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalita', sono tutelati, per quanto concerne
le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n.
69/1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.
4. Il giornalista puo' conservare i dati raccolti per tutto
il tempo necessario al perseguimento delle finalita' proprie
della sua professione.
Art. 3 (Tutela del domicilio)
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata
dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione,
nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche
invasive.
Art. 4 (Rettifica)
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze,
anche in conformita' al dovere di rettifica nei casi e nei
modi stabiliti dalla legge.
Art. 5 (Diritto all'informazione e dati personali)
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine
razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati,
associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonche' dati atti a rivelare le condizioni
di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il
diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel
rispetto dell'essenzialita' dell'informazione, evitando riferimenti
a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi
noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti
in pubblico, e' fatto salvo il diritto di addurre successivamente
motivi legittimi meritevoli di tutela.
Art. 6 (Essenzialita' dell'informazione)
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico
o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata
quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile
in ragione dell'originalita' del fatto o della relativa descrizione
dei modi particolari in cui e' avvenuto, nonche' della qualificazione
dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni
pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non
hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla liberta'
di informazione nonche' alla liberta' di parola e di pensiero
costituzionalmente garantita a tutti.
Art. 7 (Tutela del minore)
1. Al fine di tutelarne la personalita', il giornalista non
pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca,
ne' fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalita' del minore si estende, tenuto
conto della qualita' della notizia e delle sue componenti,
ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre
considerato come primario rispetto al diritto di critica e
di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse
pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista
decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori,
dovra' farsi carico della responsabilita' di valutare se la
pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore,
secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".
Art. 8 (Tutela della dignita' delle persone)
1. Salva l'essenzialita' dell'informazione, il giornalista
non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti
coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignita' della
persona, ne' si sofferma su dettagli di violenza, a meno che
ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati
fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende
ne' produce immagini e foto di persone in stato di detenzione
senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette
ai polsi, salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi.
Art. 9 (Tutela del diritto alla non discriminazione)
1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista
e' tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione
per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni
personali, fisiche o mentali.
Art. 10 (Tutela della dignita' delle persone malate)
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute
di una determinata persona, identificata o identificabile,
ne rispetta la dignita', il diritto alla riservatezza e al
decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali,
e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente
clinico.
2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento
dell'essenzialita' dell'informazione e sempre nel rispetto
della dignita' della persona se questa riveste una posizione
di particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11 (Tutela della sfera sessuale della persona)
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini
sessuali riferite ad una determinata persona, identificata
o identificabile.
2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento
dell'essenzialita' dell'informazione e nel rispetto della
dignita' della persona se questa riveste una posizione di
particolare rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12 (Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali
non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge
n. 675/1996.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del
codice di procedura penale e' ammesso nell'esercizio del diritto
di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.
Art. 13 (Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti,
pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente,
eserciti attivita' pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge
n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo
dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.
A.2
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO
DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI
(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in
G.U. 5 aprile 2001, n. 80)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la
partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del
prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo
De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli
Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione
di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione
delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione
delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva
adottate dagli Stati membri;
Visto l' art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre
1996, n. 675 , il quale attribuisce al Garante il compito
di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentativita', la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti
anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati
e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia
di trattamento dei dati personali per finalita' storiche,
statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il
relativo art. 6, comma 1 , il quale demanda al Garante il
compito di promuovere la sottoscrizione di uno o piu' codici
di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici
e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi
storici;
Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo
n. 281/1999 , relativo ad alcuni profili che devono essere
individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi
storici;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la
protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso
la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di
buona condotta relativi del trattamento di dati personali
per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha
invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione
del medesimo codice in base al principio di rappresentativita'
a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al
provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti
pubblici e privati, societa' scientifiche ed associazioni
professionali hanno manifestato la volonta' di partecipare
alla redazione del codice e fra i quali e' stato conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti
della Commissione consultiva per le questioni inerenti la
consultabilita' degli atti d'archivio riservati, del Centro
di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane,
dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'Istituto
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia,
della Societa' per lo studio della storia contemporanea, dell'Istituto
storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea, della
Societa' per gli studi di storia delle istituzioni, della
Societa' italiana delle storiche, dell'Istituto romano per
la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza;
Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia
diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni
siti Internet, al fine di favorire il piu' ampio dibattito
e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni
al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;
Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro
ha trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici
approvato e sottoscritto in pari data;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel
codice costituisce condizione essenziale per la liceita' del
trattamento dei dati personali;
Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti
in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento
dei dati personali, ed in particolare all' art. 31, comma
1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonche' agli artt.
6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 281/1999 , il codice deve essere pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura
del Garante;
Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potra'
essere eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici
e privati, societa' scientifiche ed associazioni professionali
interessati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 ,
adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162
del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali per scopi storici che
figura in allegato all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti
del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 14 marzo 2001
IL PRESIDENTE
IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE
CODICE
DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI PER SCOPI STORICI
In
conformita' all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni
della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono
intendersi riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni
in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
Preambolo
I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono
il presente codice sulla base delle seguenti premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici
utilizza frequentemente dati di carattere personale per i
quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati.
In considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento
di tali trattamenti, il legislatore -con specifico riguardo
agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 30 settembre
1963 n. 1409- ha esentato i soggetti che utilizzano dati personali
per le suddette finalita' dall'obbligo di richiedere il consenso
degli interessati ai sensi degli artt. 12 , 20 e 28 della
legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27;
dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in
particolare art. 7, comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n.
1409, e successive modificazioni e integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti
deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del
presente codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza
del quale, oltre a rappresentare un obbligo deontologico,
costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento
dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996,
n.675; art.6, d. lg. 30 luglio 1999, n.281 ).
3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine,
la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti,
in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati
negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti
pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico
(art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n.135).
5) La sottoscrizione del presente codice e' promossa per legge
dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentativita'
dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice e'
espressione delle associazioni professionali e delle categorie
interessate, ivi comprese le societa' scientifiche, ed e'
volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse
alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con
i diritti e le liberta' fondamentali delle persone interessate
(art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675 ).
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge,
individua in particolare: a) alcune regole di correttezza
e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare
anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate
con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione
del pensiero; b) particolari cautele per la raccolta, la consultazione
e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare
lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati
di tipo familiare; c) modalita' di applicazione agli archivi
privati della disciplina dettata in materia di trattamento
dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio
1999, n. 281) .
7) La sottoscrizione del presente codice e' effettuata ispirandosi,
oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica
italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali
in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:
a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950,
ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000
del Consiglio d'Europa;
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea;
d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici
e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale
degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice
internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel
congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino
nel 1996.
Capo
I: PRINCIPI GENERALI
Art.
1 (Finalita' e ambito di applicazione)
1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione
di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della
libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione,
nonche' nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto
dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita'
delle persone interessate, in particolare del diritto alla
riservatezza e del diritto all'identita' personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti
di dati personali effettuati per scopi storici in relazione
ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni,
enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico. Il codice si applica, senza necessita' di sottoscrizione,
all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati
dagli utenti per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresi', principi-guida di comportamento
dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali
conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico, e in particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza
e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente
dalla loro nazionalita', categoria di appartenenza, livello
di istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta,
l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione
da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi
privati non dichiarati di notevole interesse storico o di
singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano
l'intenzione di applicare il presente codice nella misura
per essi compatibile.
Art. 2 (Definizioni)
1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle
definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina
in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare,
delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini
si intende, altresi':
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica,
ente o associazione, abbia responsabilita' di controllare,
acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi
storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione,
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico,
nonche' gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma
4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per
scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche
per finalita' giornalistiche o di pubblicazione occasionale
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale
o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.
Capo
II: REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITA' DEI RELATIVI
TRATTAMENTI
Art.
3 (Regole generali di condotta)
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti
che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con
la legge e i regolamenti, le modalita' piu' opportune per
favorire il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali
e della dignita' delle persone alle quali si riferiscono i
dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano
per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano
in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle
disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica
e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis
del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal
d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg.
n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni
archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si
attengono ai doveri di lealta', correttezza, imparzialita',
onesta' e diligenza propri dell'esercizio della professione
e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il
proprio operato al principio di trasparenza della attivita'
amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere
ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in
linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente
dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione,
ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari
categorie di dati o di trattamenti.
Art. 4 (Conservazione e tutela)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti.
A tal fine, operano in conformita' con i principi, i criteri
metodologici e le pratiche della professione generalmente
condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico
e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative
e tecnologiche;
b) tutelare l'integrita' degli archivi e l'autenticita' dei
documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono
la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti
a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei
dati;
c) salvaguardare la conformita' delle riproduzioni dei documenti
agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare,
dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e
dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste
dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R.
28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni,
sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione,
dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando,
in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali
la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione
degli originali in cassaforte o armadi blindati.
Art. 5 (Comunicazione e fruizione)
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare
il principio della libera fruibilita' delle fonti.
2. L'archivista promuove il piu' largo accesso agli archivi
e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce
l'attivita' di ricerca e di informazione nonche' il reperimento
delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti
temporaneamente da un fascicolo perche' esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata
da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici
o privati, per costituire banche dati di intere serie archivistiche,
la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione
per concordare le modalita' di fruizione e le forme di tutela
dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della
legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra
il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento,
nonche' i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere
ai dati.
Art. 6 (Impegno di riservatezza)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli
utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria
attivita' anche in via confidenziale, per proprie ricerche
o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in
cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque
estranei alla propria attivita' professionale, e' soggetto
alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti
i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attivita'.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo
la cessazione dalla propria attivita'.
Art. 7 (Aggiornamento dei dati)
1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati
all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati,
garantendone la conservazione secondo modalita' che assicurino
la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione
successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996,
in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso
ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a
disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti
fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole
consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art.
13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia
interesse in relazione a dati personali che riguardano persone
decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza
dell'interesse e' valutata anche in riferimento al tempo trascorso.
Art. 8 (Fonti orali)
1. In caso di trattamento di fonti orali, e' necessario che
gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo
esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base
di una informativa semplificata che renda nota almeno l'identita'
e l'attivita' svolta dall'intervistatore nonche' le finalita'
della raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore
dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione
degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo
consenso manifestato dagli intervistati.
Capo
III: REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA
LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI
Art.
9 (Regole generali di condotta)
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attivita'
di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti,
quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto
previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalita'
piu' opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle
liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti
utilizzano i documenti sotto la propria responsabilita' e
conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto
di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilita'
di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
Art.
10: (Accesso agli archivi pubblici)
1. L'accesso agli archivi pubblici e' libero. Tutti gli utenti
hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti
e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti
di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera
dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo
la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli artt.
22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente
consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e'
di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato
di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di
tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui
al comma 2 puo' essere rilasciata prima della scadenza dei
termini dal Ministro dell'Interno, previo parere del direttore
dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti
e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilita'
degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero
dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e
9 del decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti
di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente
presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che,
in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione,
illustri le finalita' della ricerca e le modalita' di diffusione
dei dati. Il richiedente ha facolta' di presentare ogni altra
documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione e'
rilasciata a parita' di condizioni ad ogni altro richiedente.
La valutazione della parita' di condizioni avviene sulla base
del progetto di ricerca di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui
al comma 3, prima dello scadere dei termini, puo' contenere
cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza
ledere i diritti, le liberta' e la dignita' delle persone
interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi
della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non
diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali
dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi
in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli
documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei
documenti. Particolare attenzione e' prestata al principio
della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze
che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' personale e il titolare
dell'autorizzazione non puo' delegare altri al conseguente
trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere
riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da
altri soggetti senza la relativa autorizzazione.
Art. 11 (Diffusione)
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto
alla riservatezza, del diritto all'identita' personale e della
dignita' degli interessati, rientra nella sfera della liberta'
di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente
garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone
l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse
strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite
ad una determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato
funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui
le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo
o sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2,
del d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati
il principio della pertinenza e' valutato dall'utente con
particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei
documenti, anziche' ai documenti nel loro complesso. L'utente
puo' diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili
alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignita' e la riservatezza
delle persone.
5. L'utente non e' tenuto a fornire l'informativa di cui all'art.
10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale
adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
6. L'utente puo' utilizzare i dati elaborati o le copie dei
documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione,
solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza
anche rispetto ai terzi.
Art. 12 (Applicazione del codice)
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le societa' scientifiche
e le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare
il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme
previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima
diffusione e la conoscenza, nonche' ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze
archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del
codice.
Art. 13 (Violazione delle regole di condotta)
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti
applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Le societa' e le associazioni tenute ad applicare il presente
codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti,
le opportune misure in caso di violazione del codice stesso,
ferme restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da
parte degli utenti e' comunicata agli organi competenti per
il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati
prima del decorso dei termini di legge, ed e' considerata
ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione
competente, secondo il proprio ordinamento, puo' altresi'
escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti
responsabili della violazione delle regole del presente codice.
Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni
alla consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di
reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di
cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni
delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti
e delle sanzioni di competenza.
Art. 14 (Entrata in vigore)
1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
A.3
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI
DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA
EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in
G.U. 16 agosto 1999, n. 191)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la
partecipazione del prof. Stefano Rodota', presidente, del
prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano
Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli
Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione
di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione
delle specificita' settoriali, alla corretta applicazione
delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva
adottate dagli Stati membri;
Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre
1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di
promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza
del principio di rappresentativita', la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti
anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati
e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia
di trattamento dei dati personali per finalita' storiche,
statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il
relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito
di promuovere la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia
e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi di statistica
e di ricerca scientifica;
Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo
n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere
individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi
statistici e di ricerca scientifica;
Visto altresi' l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo 12,
comma 6, del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si
prevede che la Commissione per la garanzia dell'informazione
statistica debba essere sentita ai fini della sottoscrizione
dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al
trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico
nazionale;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la
protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso
la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di
buona condotta relativi del trattamento di dati personali
per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato
tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione
dei medesimi codici in base al principio di rappresentativita'
a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al
provvedimento del 10 febbraio 2000 , con le quali diversi
soggetti pubblici e privati, societa' scientifiche ed associazioni
professionali hanno manifestato la volonta' di partecipare
alla redazione dei codici e fra i quali e' stato conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli
altri, da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto
nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di studi e analisi
economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia
consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno
avuto modo di far pervenire osservazioni e proposte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
9 marzo 2000, n. 152 contenente le norme per la definizione
dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti
privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN)
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998,
n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
9 maggio 2001 in materia di circolazione dei dati all'interno
del Sistema statistico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 maggio 2002 sull'inserimento di altri uffici di statistica
nell'ambito del Sistan;
Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT,
su mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica, ha trasmesso il testo del Codice di deontologia
e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito
del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo stesso
a nome dei soggetti interessati;
Vista la deliberazione di questa Autorita' n. 23 del 4 luglio
2001 sull'esame preliminare del codice;
Ritenuto opportuno procedere all'esame definitivo del codice
di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali per scopi statistici effettuati nell'ambito del
SISTAN, anche separatamente rispetto al codice che, a norma
degli articoli art. 6, comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg.
n. 281/1999, deve disciplinare l'utilizzo dei dati personali
a fini statistici al di fuori del SISTAN;
Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione statistica
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322 e sulla base degli approfondimenti
curati d'intesa con l'Istat;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel
codice costituisce condizione essenziale per la liceita' del
trattamento dei dati personali;
Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti
in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento
dei dati personali, ed in particolare all' art. 31, comma
1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonche' agli artt.
6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 281/1999 , il codice deve essere pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura
del Garante;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 ,
adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162
del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e
di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema
statistico nazionale, che figura in allegato, all'Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia
per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 31 luglio 2002
IL PRESIDENTE
IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE
CODICE
DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI
NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE
Preambolo
Il presente codice e' volto a garantire che l'utilizzazione
di dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati
dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell'informazione
statistica ufficiale intesa quale patrimonio della collettivita',
si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali
e della dignita' delle persone interessate, in particolare
del diritto alla riservatezza e del diritto all'identita'
personale.
Il codice e' sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e
10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281
e si applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati
nell'ambito del sistema statistico nazionale, per il perseguimento
delle finalita' di cui al decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322.
La sua sottoscrizione e' effettuata ispirandosi alle pertinenti
fonti e documenti internazionali in materia di attivita' statistica
e, in particolare:
a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950,
ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
del 18 dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt.
7 e 8;
c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n.
98;
d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995;
e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18,
adottata il 30 settembre 1997;
f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio
dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997.
Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente
codice sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialita'
e di non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori,
in
. In conformita' all'articolo 184, comma 2, i riferimenti
a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni
abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti nuove
disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza.
particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici
di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti
pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici.
CAPO
I: AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
Art.
1 (Ambito di applicazione)
1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per
scopi statistici effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano
al sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma
statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica,
in conformita' ai rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a),
ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora
i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico
nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie
adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti
legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n.
281, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonche'
nel presente codice.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni
elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
(di seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni.
Ai fini medesimi, si intende inoltre per:
a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento
effettuato per finalita' di indagine statistica o di produzione,
conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione
del programma statistico nazionale o per effettuare informazione
statistica in conformita' agli ambiti istituzionali dei soggetti
di cui all'articolo 1;
b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il
trattamento di dati personali per quantificare aspetti di
un fenomeno collettivo;
c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di
caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di
una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni
presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o
fonti conoscibili da chiunque;
d) "unita' statistica", l'entita' alla quale sono riferiti
o riferibili i dati trattati.
Art. 3 (Identificabilita' dell'interessato)
1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:
a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego
di mezzi ragionevoli, e' possibile stabilire un'associazione
significativamente probabile tra la combinazione delle modalita'
delle variabili relative ad una unita' statistica e i dati
identificativi della medesima;
b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un
interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:
risorse economiche;
risorse di tempo;
archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti
dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle
variabili oggetto di comunicazione o diffusione;
archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni
oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni
necessarie per collegare informazioni non nominative ad un
soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive
possibilita' di pervenire in modo illecito alla sua identificazione
in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo
adottati;
conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione,
correzione e protezione statistica adottate per la produzione
dei dati;
c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato
puo' ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione,
in termini di probabilita' di identificare l'interessato stesso
tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, e' tale da far
ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per
procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo
di lesione dei diritti degli interessati che puo' derivarne,
avuto altresi' riguardo al vantaggio che se ne puo' trarre.
Art. 4 (Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)
1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici,
la valutazione del rischio di identificazione tiene conto
dei seguenti criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita'
alle quali e' associata una frequenza non inferiore a una
soglia prestabilita, ovvero un'intensita' data dalla sintesi
dei valori assunti da un numero di unita' statistiche pari
alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia
e' pari a tre;
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto
del livello di riservatezza delle informazioni;
c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche
non sono soggetti alla regola della soglia;
d) la regola della soglia puo' non essere osservata qualora
il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione
di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione
e alla natura delle variabili associate;
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione
possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti
tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano
possibili eventuali identificazioni;
f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza
nel caso in cui tutte le unita' statistiche di una popolazione
presentino la medesima modalita' di una variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le
variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata,
ove cio' risulti necessario per soddisfare particolari esigenze
conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati,
il rischio di identificazione deve essere per quanto possibile
contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio
di identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi
ai criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce
anche le modalita' di rilascio dei dati dandone comunicazione
alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.
Art. 5 (Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti
privati)
1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico
nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono
o trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici
di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto
dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi
e specifici, del trattamento di dati sensibili non possono
essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea
degli interessati, per garantire la legittimita' del trattamento
medesimo e' necessario che concorrano i seguenti presupposti:
a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso
sulla base degli elementi previsti per l'informativa;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati
i dati identificativi gia' al momento della raccolta, salvo
che cio' risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente
sproporzionato;
c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal
Garante, anche sulla base di un'autorizzazione relativa a
categorie di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso
nel programma statistico nazionale.
3. Il consenso e' manifestato per iscritto. Qualora la raccolta
dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalita'
quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore che
rendano particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo
per iscritto, il consenso, purche' espresso, puo' essere documentato
per iscritto. In tal caso, la documentazione dell'informativa
resa all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso
e' conservata dal titolare del trattamento per tre anni.
CAPO
II: INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Art.
6 (Informativa)
1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge,
all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali
dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico e'
rappresentata l'eventualita' che essi possono essere trattati
per altri scopi statistici, in conformita' a quanto previsto
dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio
1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti
presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a
quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al
diritto tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 10,
comma 4 della Legge, l'informativa stessa si considera resa
se il trattamento e' incluso nel programma statistico nazionale
o e' oggetto di pubblicita' con idonee modalita' da comunicare
preventivamente al Garante il quale puo' prescrivere eventuali
misure ed accorgimenti.
3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa
alla persona presso la quale i dati sono raccolti puo' essere
differita per la parte riguardante le specifiche finalita',
le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati, qualora
cio' risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo
dell'indagine -in relazione all'argomento o alla natura della
stessa- e purche' il trattamento non riguardi dati sensibili.
In tali casi, il completamento dell'informativa deve essere
fornito all'interessato non appena vengano a cessare i motivi
che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che cio'
comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il
soggetto responsabile della ricerca deve redigere un documento
-successivamente conservato per almeno due anni dalla conclusione
della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano
i diritti di cui all'art. 13 della Legge- in cui siano indicate
le specifiche motivazioni per le quali si e' ritenuto di differire
l'informativa, la parte di informativa differita, nonche'
le modalita' seguite per informare gli interessati quando
sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il differimento.
4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine
sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome
e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l'informativa all'interessato puo' essere data anche per il
tramite del soggetto rispondente.
Art. 7 (Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema
statistico nazionale)
1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico
nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni
campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che
ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque
secondo modalita' che rendano questi ultimi non identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di universita'
o ad istituti o enti di ricerca o a soci di societa' scientifiche
a cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e
di ricerca scientifica effettuati fuori dal sistema statistico
nazionale, di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni,
e' consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti
da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione
che:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi
soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione
dei dati personali, contenute anche nel presente codice, siano
rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche
sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno;
d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi
da quello oggetto della comunicazione;
f) siano adottate misure idonee affinche' le operazioni di
immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori
che utilizzano il laboratorio;
g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate
dai ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato
solo dopo una preventiva verifica, da parte degli addetti
al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla
lettera c).
3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al
perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento
che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico
nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori
operanti per conto di universita', altre istituzioni pubbliche
e organismi aventi finalita' di ricerca, purche' sia garantito
il rispetto delle condizioni seguenti:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi
soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli
di ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano
al progetto;
d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste,
come vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al
progetto, le norme in materia di segreto statistico e di protezione
dei dati personali contenute anche nel presente codice.
4. E' vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei
dati di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli
esplicitamente previsti dal protocollo di ricerca, di conservare
i dati comunicati oltre i termini di durata del progetto,
di comunicare ulteriormente i dati a terzi.
Art. 8 (Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico
nazionale)
1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi,
tra i soggetti del sistema statistico nazionale e' consentita
per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento
delle finalita' istituzionali del soggetto richiedente, espressamente
determinati all'atto della richiesta, fermo restando il rispetto
dei principi di pertinenza e di non eccedenza.
2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unita'
statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale
e' consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate
le finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca
scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo
medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile
conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e,
comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta
necessita'.
3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere
trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente,
per le sole finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca
scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo
medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9 (Autorita' di controllo)
1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322 contribuisce alla corretta applicazione delle
disposizioni del presente codice e, in particolare, di quanto
previsto al precedente art. 8, segnalando al Garante i casi
di inosservanza.
CAPO
III: SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA
Art.
10 (Raccolta dei dati)
1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione
nella selezione del personale incaricato della raccolta dei
dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalita'
di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente
codice e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo
altresi' alla designazione degli incaricati del trattamento,
secondo le modalita' di legge.
2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si
attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e
alle istruzioni ricevute. In particolare:
a) rende nota la propria identita', la propria funzione e
le finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge
e di cui all'art. 6 del presente codice, nonche' ogni altro
chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in
modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano
configurarsi come artifici o indebite pressioni;
c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati
attivita' di rilevazione di dati per conto di piu' titolari,
salvo espressa autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e
delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della
raccolta;
e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati
personali di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge.
Art. 11 (Conservazione dei dati)
1. I dati personali possono essere conservati anche oltre
il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per
i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in
conformita' all'art. 9 della Legge e all'art. 6-bis del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni
e integrazioni. In tali casi, i dati identificativi possono
essere conservati fino a quando risultino necessari per:
indagini continue e longitudinali;
indagini di controllo, di qualita' e di copertura;
definizione di disegni campionari e selezione di unita' di
rilevazione;
costituzione di archivi delle unita' statistiche e di sistemi
informativi;
altri casi in cui cio' risulti essenziale e adeguatamente
documentato per le finalita' perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono
conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne
differenti livelli di accesso, salvo che cio' risulti impossibile
in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento
o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato.
Art. 12. (Misure di sicurezza)
1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15,
comma 1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal
comma 2 del medesimo articolo, il titolare del trattamento
determina anche i differenti livelli di accesso ai dati personali
con riferimento alla natura dei dati stessi e alle funzioni
dei soggetti coinvolti nei trattamenti.
2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste
dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 135 in riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24
della Legge.
Art. 13 (Esercizio dei diritti dell'interessato)
1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art.13 della
Legge, l'interessato puo' accedere agli archivi statistici
contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento,
la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione
non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento,
o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento
annota in appositi spazi o registri le modifiche richieste
dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi
nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti
significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici
connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla
variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni
e con le metodologie statistiche adottate in conformita' alle
norme internazionali comunitarie e nazionali.
Art. 14 (Regole di condotta)
1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche
per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso
ai dati personali trattati per scopi statistici, conformano
il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per
gli scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;
b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne
la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme
alla legge e alle istruzioni ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico
di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento
dell'attivita' statistica o di attivita' ad essa strumentali
non possono essere diffusi, ne' altrimenti utilizzati per
interessi privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei
dati personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione
delle metodologie e delle tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici
devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive
degli utenti, purche' nel rispetto delle norme sulla protezione
dei dati personali.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui
al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del
presente codice, anche quando non siano vincolati al rispetto
del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari
del trattamento adottano le misure opportune per garantire
la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili
e degli incaricati medesimi.
3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate
dal presente codice devono essere immediatamente segnalati
al responsabile o al titolare del trattamento.
|
|
|
|
|
|