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Codice in materia di Protezione dei Dati Personali
In collaborazione con
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PARTE
III: TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I: TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I: TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI
Art.
141 (Forme di tutela)
1. L'interessato puo' rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo
142, per rappre-sentare una violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non e' possibile presentare un
reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine
di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina
medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti
di cui all'articolo 7 se-condo le modalita' e per conseguire
gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.
SEZIONE
II: TUTELA AMMINISTRATIVA
Art.
142 (Proposizione dei reclami)
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile
dettagliata dei fatti e delle cir-costanze su cui si fonda,
delle disposizioni che si presumono violate e delle misure
richie-ste, nonche' gli estremi identificativi del titolare,
del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati, o da associazioni
che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma
2, ed e' presentato al Garante senza particolari formalita'.
Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini
della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito
per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettroni-ca,
telefax o telefono.
3. Il Garante puo' predisporre un modello per il reclamo da
pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilita'
con strumenti elettronici.
Art. 143 (Procedimento per i reclami)
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e'
manifestamente infondato e sus-sistono i presupposti per adottare
un provvedimento, il Garante, anche prima della defi-nizione
del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b),
ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), puo'
invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato,
ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie
per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento
che risulta illecito o non corretto anche per effetto della
mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera
b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati
o, co-munque, delle modalita' del trattamento o degli effetti
che esso puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi
di un pregiudizio rilevante per uno o piu' in-teressati;
d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di dati
relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che
si pone in contrasto con rilevanti interessi della colletti-vita'.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica italiana se i relativi
destinatari non sono facilmente identificabili per il numero
o per la complessita' degli accertamenti.
Art. 144 (Segnalazioni)
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere
adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo
141, comma 1, lettera b), se e' avviata un'istruttoria preli-minare
e anche prima della definizione del procedimento.
SEZIONE
III: TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art.
145 (Ricorsi)
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere
dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto se, per
il medesimo oggetto e tra le stes-se parti, e' stata gia'
adita l'autorita' giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda di-nanzi all'autorita' giudiziaria tra
le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146 (Interpello preventivo)
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno
a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante
puo' essere proposto solo dopo che e' stata avanzata ri-chiesta
sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti
dal presente articolo, ovvero e' stato opposto alla ri-chiesta
un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del
responsabile e' fornito entro quindi-ci giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie
per un integrale riscon-tro alla richiesta sono di particolare
complessita', ovvero ricorre altro giustificato motivo, il
titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato.
In tal caso, il termine per l'integrale riscontro e' di trenta
giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147 (Presentazione del ricorso)
1. Il ricorso e' proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale
procuratore speciale, del ti-tolare e, ove conosciuto, del
responsabile eventualmente designato per il riscon-tro all'interessato
in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio
imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla
richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso e' sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore
speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso e' unita, altresi', la documentazione utile
ai fini della sua valutazione e l'indi-cazione di un recapito
per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore
speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso e' rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione
e' autenticata. L'autenticazione non e' richiesta se la sottoscrizione
e' apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore
speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura
e' conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura
civile, ovvero con firma digitale in conformita' alla normativa
vigente.
5. Il ricorso e' validamente proposto solo se e' trasmesso
con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando
le modalita' relative alla sottoscrizione con firma digitale
e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo
38, comma 2, ovvero pre-sentato direttamente presso l'Ufficio
del Garante.
Art. 148 (Inammissibilita'
del ricorso)
1. Il ricorso e' inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo
147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente
o dal procuratore speciale anche su invito dell'Uf-ficio del
Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data
della sua pre-sentazione o della ricezione dell'invito. In
tale caso, il ricorso si considera presen-tato al momento
in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui e' possibile la regolarizzazione
del ricorso.
Art. 149 (Procedimento relativo al ricorso)
1. Fuori dei casi in cui e' dichiarato inammissibile o manifestamente
infondato, il ricorso e' comunicato al titolare entro tre
giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad e-sercitare
entro dieci giorni dal suo ricevimento la facolta' di comunicare
al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione
spontanea. L'invito e' comunicato al titolare per il tramite
del responsabile eventualmente designato per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea e' dichiarato non luogo a
provvedere. Se il ricorrente lo richiede, e' determinato in
misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti
al ricorso, posti a carico della controparte o compensati
per giusti motivi anche parzial-mente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile
di cui al comma 1 e l'in-teressato hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore specia-le,
e hanno facolta' di presentare memorie o documenti. A tal
fine l'invito di cui al comma 1 e' trasmesso anche al ricorrente
e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare,
il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare
memorie e documenti, non-che' della data in cui tali soggetti
possono essere sentiti in contraddittorio anche median-te
idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente puo' precisare la domanda
nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di
eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento
di una o piu' perizie. Il provve-dimento che le dispone precisa
il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzio-ne,
ed e' comunicato alle parti le quali possono presenziare alle
operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti
designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione
delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui
al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da
altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi
o vi e' l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni
di cui all'articolo 150, comma 2, puo' essere prorogato per
un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma
2 e dall'articolo 151 e' sospeso di diritto dal 1° agosto
al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla
fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante
tale periodo, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo
medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste
il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude
l'adozione dei provvedi-menti di cui all' articolo 150, comma
1.
Art. 150 (Provvedimenti
a seguito del ricorso)
1. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo'
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte
di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una
o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento puo' essere
adottato anche prima della co-municazione del ricorso ai sensi
dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto
se non e' adottata nei termini la decisione di cui al comma
2. Il medesimo provvedimento e' impugnabile unitamente a tale
decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al ti-tolare, con decisione motivata,
la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le
misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e
assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia
sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presen-tazione,
equivale a rigetto.
3. Se vi e' stata previa richiesta di taluna delle parti,
il provvedimento che definisce il pro-cedimento determina
in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti
inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente
o compensati anche parzial-mente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato
dal Garante e' comunicato alle parti entro dieci giorni presso
il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento
puo' essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica
o telefax.
5. Se sorgono difficolta' o contestazioni riguardo all'esecuzione
del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite
le parti ove richiesto, dispone le modalita' di attuazione
avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della
collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento
che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di
suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per que-sta
parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475
del codice di procedura civile.
Art. 151 (Opposizione)
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di
cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato
possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo
152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
CAPO
II: TUTELA GIURISDIZIONALE
Art.
152 (Autorita' giudiziaria
ordinaria)
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione
delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti
ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei
dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite
all'autorita' giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si
propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale
del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se e' presentato avverso un provvedimento del Garante anche
ai sensi dell'articolo 143, il ricorso e' proposto entro il
termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso e' proposto
oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con
ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice,
sentite le parti, puo' disporre diversamente in tutto o in
parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione
che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed
irreparabile il giudice puo' emanare i provvedimenti necessari
con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento,
l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non
superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza,
il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati
con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti
con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine
perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione
intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre
alcun legittimo impe-dimento, il giudice dispone la cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo,
ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio,
omettendo ogni formalita' non necessaria al contraddittorio,
i mezzi di prova che ritiene necessari e puo' disporre la
cita-zione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a
precisare le conclusioni ed a proce-dere, nella stessa udienza,
alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo
la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni
della sentenza sono deposi-tate in cancelleria entro i successivi
trenta giorni. Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente
al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito
dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice puo' concedere alle parti un
termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note
difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto
di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato E), quando e' necessario anche in relazione all'eventuale
at-to del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie
o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure
necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richie-sto,
e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non e' appellabile, ma e' ammesso il ricorso
per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge
1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO
II: L'AUTORITA'
CAPO I: IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art.
153 (Il Garante)
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro componenti,
eletti due dalla Came-ra dei deputati e due dal Senato della
Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra
persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di
riconosciuta compe-tenza delle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il
cui voto prevale in caso di pa-rita'. Eleggono altresi' un
vice presidente, che assume le funzioni del presidente in
caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni
e non possono essere con-fermati per piu' di una volta; per
tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti
non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulen-za, ne' essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e
i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa
senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc-cessive modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo'
essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente,
nel massimo, la retri-buzione spettante al primo presidente
della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennita'
non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante
al presidente. Le predette indennita' di funzione sono determinate
dall'articolo 6 del decreto del Presiden-te della Repubblica
31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte
a ca-rico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio di cui all'articolo
156.
Art. 154 (Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il
Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita' al
presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto
della disciplina applicabile e in conformita' alla notificazione,
anche in caso di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui
ricorsi presentati dagli in-teressati o dalle associazioni
che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento
le misure necessarie o op-portune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo
143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento
illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi
dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedi-menti
previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati
personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo
12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunita' di
interventi normativi richie-sti dalla necessita' di tutelare
i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione
del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante
in materia di trat-tamento dei dati personali e delle relative
finalita', nonche' delle misure di sicurez-za dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a
causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta
e sullo stato di attua-zione del presente codice, che e' trasmessa
al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo
a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione
di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati
personali prevista da leggi di ratifica di accordi o conven-zioni
internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di
adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione
di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecu-zione della convenzione istitutiva dell'Ufficio
europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo
1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione della con-venzione sull'uso dell'informatica
nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'
11 dicembre 2000, che i-stituisce l'"Eurodac" per il confronto
delle impronte digitali e per l'efficace appli-cazione della
convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati
di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
sensi dell'articolo 13 della conven-zione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorita' amministrative indipendenti
nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il
Garante puo' anche invitare rappresentanti di un'altra autorita'
a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle
riunioni di altra autori-ta', prendendo parte alla discussione
di argomenti di comune interesse; puo' richiedere, altresi',
la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra
autorita'.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle
norme regolamentari e degli atti amministrativi su-scettibili
di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il
parere del Garante e' reso nei casi previsti nel termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso
il termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente
dall'acquisizione del pare-re. Quando, per esigenze istruttorie,
non puo' essere rispettato il termine di cui al presen-te
comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta
e il parere deve essere re-so definitivamente entro venti
giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria
in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia
di criminalita' informatica e' trasmessa, a cura della can-celleria,
al Garante.
CAPO
II: L'UFFICIO DEL GARANTE
Art.
155 (Principi applicabili)
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilita'
e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi
riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile
del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione
fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli
organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai
dirigenti. Si applicano altresi' le disposizioni del me-desimo
decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate
dal presente codice.
Art. 156 (Ruolo organico e personale)
1. All'Ufficio del Garante e' preposto un segretario generale
scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente e' stabilito
nel limite di cento unita'.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche
ai fini dello svolgi-mento dei compiti di cui all'articolo
154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento
del personale secondo le procedure previste dall'articolo
35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo
i criteri pre-visti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive
modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli
19, comma 6, e 23-bis del decreto legi-slativo 30 marzo 2001,
n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze fun-zionali
e organizzative. Nelle more della piu' generale razionalizzazione
del trattamento economico delle autorita' amministrative indipendenti,
al personale e' attribuito l'ottanta per cento del trattamento
economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in
deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato,
l'utilizzo dell'avanzo di amministra-zione nel quale sono
iscritte le somme gia' versate nella contabilita' specia-le,
nonche' l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione
dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi
in base a disposizioni di leg-ge secondo le modalita' di cui
all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre am-ministrazioni pubbliche o di enti
pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equipara-ti
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in
aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e suc-cessive modificazioni,
in numero non superiore, complessivamente, a venti unita'
e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corri-spondente numero di posti di
ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta
un'indennita' pari all'eventuale differenza tra il trattamento
erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e
quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita
tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque
non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in
godimento, con esclusione dell'indennita' integrativa spe-ciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio puo' assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato,
in numero non superiore a venti unita' ivi compresi i con-sulenti
assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma
7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedono, il Garante puo' avvalersi dell'opera
di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti
tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a
tempo determinato, di durata non supe-riore a due anni, che
possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su cio' di cui sono venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie
che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti
di cui all'articolo 158 ri-veste, in numero non superiore
a cinque unita', nei limiti del servizio cui e' destinato
e se-condo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale
o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico
di un fondo stanziato a ta-le scopo nel bilancio dello Stato
e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto
della gestione finanziaria e' sogget-to al controllo della
Corte dei conti.
CAPO
III: ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art.
157 (Richiesta di informazioni
e di esibizione di documenti)
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo' richiedere
al titolare, al responsa-bile, all'interessato o anche a terzi
di fornire informazioni e di esibire documenti.
Art. 158 (Accertamenti)
1. Il Garante puo' disporre accessi a banche di dati, archivi
o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il
trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque
utili al controllo del rispetto della disciplina in materia
di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale
dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario,
della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione
o in un altro luogo di pri-vata dimora o nelle relative appartenenze,
sono effettuati con l'assenso informato del ti-tolare o del
responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente
del tribunale com-petente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede con de-creto motivato
senza ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento
della richiesta del Garante quando e' documentata l'indifferibilita'
dell'accertamento.
Art. 159 (Modalita')
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento,
puo' essere assistito ove necessario da consulenti tenuti
al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere
a rilievi e ad operazioni tecniche puo' altresi' estrarre
copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su
supporto informatico o per via telematica. Degli ac-certamenti
e' redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche
le eventuali di-chiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti
e' consegnata copia dell'auto-rizzazione del presidente del
tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti
a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine
necessaria. In caso di rifiuto gli ac-certamenti sono comunque
eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico
del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento,
che per questa parte co-stituisce titolo esecutivo ai sensi
degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il
responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo
o, se questo e' assente o non e' designato, agli incaricati.
Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare
o dal responsabile.
4. Se non e' disposto diversamente nel decreto di autorizzazione
del presidente del tribu-nale, l'accertamento non puo' essere
iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e puo'
essere eseguito anche con preavviso quando cio' puo' facilitarne
l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al
presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere
trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione
di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, ap-provate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160 (Particolari
accertamenti)
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli
I, II e III della Parte II gli accerta-menti sono effettuati
per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni
di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o
al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni
e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un
riscontro circa il relativo esito, se cio' non pregiudica
azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono
motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario
in ragione della speci-ficita' della verifica, il componente
designato puo' farsi assistere da personale specializza-to
tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli
atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita'
tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente
e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle fun-zioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti
all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri
definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3,
lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione
e di sicurezza e ai dati co-perti da segreto di Stato il componente
designato prende visione degli atti e dei docu-menti rilevanti
e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo
nei riguardi di uffici giudizia-ri, il Garante adotta idonee
modalita' nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della
par-ticolare collocazione istituzionale dell'organo procedente.
Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal
segreto sono differiti, se vi e' richiesta dell'organo procedente,
al momento in cui cessa il segreto.
6. La validita', l'efficacia e l'utilizzabilita' di atti,
documenti e provvedimenti nel procedi-mento giudiziario basati
sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni
di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti
disposizioni processuali nella materia civile e penale.
TITOLO
III: SANZIONI
CAPO I: VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art.
161 (Omessa o inidonea informativa
all'interessato)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13
e' punita con la sanzione ammini-strativa del pagamento di
una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi
di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano
rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interes-sati,
da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere
aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione
delle condizioni economiche del contravventore.
Art. 162 (Altre fattispecie)
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo
16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia
di disciplina del trattamento dei dati personali e' pu-nita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da cinque mila euro a trentamila euro.
2 La violazione della disposizione di cui all'articolo 84,
comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163 (Omessa o incompleta
notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente
alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero
indica in essa notizie incomplete, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro
a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria
della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero
o per estratto, in uno o piu' giornali indicati nel provvedimento
che la applica.
Art. 164 (Omessa informazione
o esibizione al Garante)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire
i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli
15o, comma 2, e 157 e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire quattromila euro a lire
ventiquattro mila euro.
Art. 165 (Pubblicazione
del provvedimento del Garante)
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 puo' essere
applicata la sanzione amministra-tiva accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in
uno o piu' giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 166 (Procedimento
di applicazione)
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare
le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma
3, e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le
di-sposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per
cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui al-l'articolo
156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio
dei compiti di cui a-gli articoli 154, comma 1, lettera h),
e 158.
CAPO
II: ILLECITI PENALI
Art.
167 (Trattamento illecito di
dati)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
al fine di trarne per se' o per al-tri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in vio-lazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23,
123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129,
e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione
o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
al fine di trarne per se' o per al-tri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in vio-lazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21,
22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e' punito, se dal fatto
deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168 (Falsita' nelle
dichiarazioni e notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o
in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti
in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accer-tamenti,
dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce
atti o documenti falsi, e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169 (Misure di
sicurezza)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
minime previste dall'articolo 33 e' punito con l'arresto sino
a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquan-tamila
euro.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei
casi complessi, anche con succes-sivo atto del Garante, e'
impartita una prescrizione fissando un termine per la regolariz-zazione
non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario,
prorogabile in caso di particolare complessita' o per l'oggettiva
difficolta' dell'adempimento e comunque non superiore a sei
mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine,
se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato
e' ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'a-dempimento
e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce
la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi
di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto
applicabili.
Art. 170 (Inosservanza
di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2,
90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), e' punito
con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171 (Altre fattispecie)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113,
comma 1, e 114 e' punita con le sanzioni di cui all'articolo
38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172 (Pene accessorie)
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice
importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO
IV: DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I: DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art.
173 (Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen)
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzio-ne dei protocolli e degli accordi
di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa con-venzione
di applicazione, e' cosi' modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonche'
di verifica, di cui, rispet-tivamente, agli articoli 109,
110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorita'
di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 e' soppresso;
c) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"11. 1. L'autorita' di controllo di cui all'articolo 114 della
Convenzione e' il Garante per la protezione dei dati personali.
Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il
Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione
del-la Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo
articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato
all'esito di un inidoneo riscontro alla richie-sta rivolta
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non e' possibile
fornire al mede-simo interessato una risposta sulla base degli
elementi forniti dall'autorita' di cui all'articolo 9, comma
1. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma
5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 e' abrogato.
Art. 174 (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il
secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo
comma dell'articolo 143, l'ufficiale giu-diziario consegna
o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provve-de
a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dan-done atto nella relazione in calce all'originale
e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenu-to
dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle
comunicazioni ef-fettuate con biglietto di cancelleria ai
sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura
civile, le parole da: "puo' sempre eseguire" a "destinatario,"
sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di
regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del
destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se cio'
non e' possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura
civile, la parola: "l'originale" e' sostituita dalle seguenti:
"una ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo
le parole: "affigge avviso del de-posito" sono inserite le
seguenti: "in busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
"Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario
non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi
ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo
77, l'atto e' notificato mediante spedizione al destinatario
per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna
di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione
al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona
alla quale e' diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono
sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura
civile, sono soppresse le pa-role da: ", e mediante" fino
alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura
civile dopo le parole: "maggiore celerita'" sono aggiunte
le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignita'".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il
primo comma e' aggiunto il se-guente: "L'intimazione di cui
al primo comma, se non e' eseguita in mani proprie del de-stinatario
o mediante servizio postale, e' effettuata in busta chiusa
e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura
civile e' aggiunto, in fine, il se-guente periodo: "Nell'avviso
e' omessa l'indicazione del debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura
civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole
da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:
"informazioni, anche relative alle generalita' del debitore,
possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque
vi abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive mo-dificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non puo'
es-sere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano
le modalita' previste dall'articolo 137, terzo comma, del
medesimo codice. ".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e' inserito il seguente:
"Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni
ed avvisi) 1. Alla no-tificazione di atti e di documenti da
parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti
diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonche'
a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo
comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli
inviti di presenta-zione sono indicate le informazioni strettamente
necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modifica-zioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga
altrimenti, di rego-la mediante consegna di copia al destinatario
oppure, se cio' non e' possibile, alle persone indicate nel
presente titolo. Quando la notifica non puo' essere eseguita
in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario
o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da
notificare, fatta eccezione per il caso di notifi-cazione
al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in
busta che prov-vedono a sigillare trascrivendovi il numero
cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione
in calce all'originale e alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto
o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa
dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale
le parole: "e' scritta all'esterno del plico stesso" sono
sostituite dalle seguenti: "e' effettuata nei modi previsti
dall'articolo 148, comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale e' consegnata
al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione
di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le
parole: "L'agente po-stale rilascia avviso" sono inserite
le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".
Art. 175 (Forze di polizia)
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie
ed informazioni acquisite nel corso di attivita' amministrative
ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001,
n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo
articolo e' oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo
39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli
organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui
all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici
ante-riormente alla data di entrata in vigore del presente
codice, in sede di applicazione del presente codice possono
essere ulteriormente trattati se ne e' verificata l'esattezza,
com-pletezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato
dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi
previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie
indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale.
Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle
informazioni, o l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita'
precedente ne da' no-tizia al Garante per la protezione dei
dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo
5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo ri-guardano,
la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati
risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di
legge o di regolamento, la loro cancellazione o tra-sformazione
in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni
adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta
se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalita', dandone informa-zione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, trat-tati anche in forma non automatizzata
in violazione di disposizioni di legge o di rego-lamento,
puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare
del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di
ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancel-lazione o
la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.".
Art. 176 (Soggetti pubblici)
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, dopo le parole: "median-te strumenti informatici" sono
inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati
personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,
".
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, in materia di ordina-mento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 e' inserito
il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui al
presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina
in materia di trattamento dei dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: "1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia
tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finan-ziaria
e con indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, nonche' le vigenti modalita' di finanziamento
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del
1993, e successive modifica-zioni, e' sostituito dal seguente:
"1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Con-siglio
dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua
organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del
personale, l'ordinamento delle carriere, nonche' la gestione
delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione" con-tenuta nella vigente normativa e' sostituita
dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione".
Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle
liste elettorali)
1. Il comune puo' utilizzare gli elenchi di cui all'articolo
34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utili-ta'
anche in caso di applicazione della disciplina in materia
di comunicazione istituzio-nale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, e successive modifica-zioni, e' sostituito dal seguente:
"7. L'accesso alle informazioni non e' consentito nei confronti
della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere
essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 no-vembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile
di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396 e' consentito solo ai soggetti cui
l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante
l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di
tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ov-vero
decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 mar-zo 1967, n. 223, sono soppresse le
lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma e' sostituto dal seguente:
"Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per
finalita' di applicazione della disciplina in materia di elettorato
attivo e pas-sivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica
o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento
di un interesse collettivo o diffuso.".
Art. 178 (Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, in mate-ria di libretto sanitario personale,
dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima
della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per
la protezione dei dati per-sonali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia
di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'operatore
sanitario e ogni altro sog-getto che viene a conoscenza di
un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche
non accompagnato da stato morboso, e' tenuto a prestare la
ne-cessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento
occorrente per la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali
dell'interessato, nonche' della relati-va dignita'.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanita'"
sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della
salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali
per uso umano, e' inserito, in fine, il seguente pe-riodo:
"Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con
modalita' atte ad e-scludere l'accesso di terzi ai dati in
esse contenuti. ".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della
sanita' in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione
di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere
f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge
17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche"
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
"e' acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento
dei dati personali".
Art. 179 (Altre modifiche)
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono
soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire
al lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua
liberta' morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, sono soppresse le parole: "4," e ",8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono
aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero, limitatamente
alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la
protezione dei dati personali".
4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di
beni culturali e ambientali, e' inserito il seguente:
"Articolo 107-bis.
Trattamento di dati personali per scopi storici
1. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione
ai sensi dell'articolo 107, com-ma 2, conservano il loro carattere
riservato e non possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato
e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche
in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora
cio' risulti necessario per scopi storici. Ai documenti e'
allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti.
Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo
articolo 13, puo' essere comunque disposto il blocco dei dati
personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto
pericolo di lesione della dignita', della riservatezza o dell'identita'
personale degli interessati e i dati non siano di rilevante
interesse pubblico.".
CAPO
II: DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art.
180 (Misure di sicurezza)
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33
a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono
adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente
codice dispone di strumenti e-lettronici che, per obiettive
ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata
applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e
delle corrispondenti modalita' tecniche di cui all'allegato
B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa
da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile
misura di sicurezza in rela-zione agli strumenti elettronici
detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure
organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei
rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti
al piu' tardi entro un anno dall'entrata in vigore del codice.
Art. 181 (Altre disposizioni transitorie)
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del
1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente
codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei
tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi
2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove mancante, entro il
30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e'
adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate
entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate
entro il 30 giugno 2004;
e) le modalita' semplificate per l'informativa e la manifestazione
del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal
medico di medicina generale, dal pedia-tra di libera scelta
e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulterio-re
contatto con l'interessato, al piu' tardi entro il 30 settembre
2004;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma
2, e' obbligatoria a decor-rere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata
in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui
agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), e' effettuata
in sede di prima applicazione del presente codice entro il
30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante
ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, con-tinua
ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla
normativa vigente.
5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e' effettuata
sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata
in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato
e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione
elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico.
I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51,
comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente
codice, abbiano deter-minato e adottato nell'ambito del rispettivo
ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera
a), possono proseguire l'attivita' di trattamento nel rispetto
delle medesime.
Art. 182 (Ufficio del
Garante)
1. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' istituzionali,
in sede di prima applica-zione del presente codice e comunque
non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) puo' individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo,
al livello iniziale del-le rispettive qualifiche e nei limiti
delle disponibilita' di organico, del personale appartenente
ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio
presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o
equiparato alla data di pubblica-zione del presente codice;
b) puo' prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici,
unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilita'
di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso
l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa
presso il Garante di almeno un anno.
CAPO
III: ABROGAZIONI
Art.
183 (Norme abrogate)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n.
135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione
degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998,
n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
o restano, altresi', abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanita'
18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52,
in materia di donatori mi-dollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicem-bre 2000, n. 445, in materia di
certificati di assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanita'
27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi
sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo,
del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni,
in materia di banca dati sinistri in ambito assicura-tivo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca
e collaborazione in campo scientifico e tecnologi-co;
h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, in materia di dif-fusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma,
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del
codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo
118, i termini di conservazione dei dati personali individuati
ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme
di legge o di regolamento, si os-servano nella misura indicata
dal medesimo codice.
CAPO
IV: NORME FINALI
Art.
184 (Attuazione di direttive
europee)
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla
direttiva 96/45/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento
a disposizioni com-prese nella legge 31 dicembre 1996, n.
675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice,
il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni
del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata
in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento
che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in materia
di trattamento di taluni dati personali.
Art. 185 (Allegazione
dei codici di deontologia e di buona condotta)
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo
12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25
e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e gia' pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data
di emanazione del presente codice.
Art. 186 (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore
il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui
agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano
in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente codice. Dalla mede-sima data si osservano altresi'
i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149,
com-ma 8, e 150, comma 2.
Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
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