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Codice in materia di Protezione dei Dati Personali
In collaborazione con
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PARTE
II: DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I; TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I: PROFILI GENERALI
Art.
46(Titolari dei trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio
superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno
e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti
di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni
conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, relativamente a banche di dati centrali od
oggetto di interconnessione tra piu' uffici o titolari.
I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura
e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano
i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati
nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47(Trattamenti per ragioni di
giustizia)
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato
presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso
il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi
di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si
applicano, se il trattamento e' effettuato per ragioni
di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi
da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati
per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali
direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di
affari e di controversie, o che, in materia di trattamento
giuridico ed economico del personale di magistratura,
hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale,
nonche' le attivita' ispettive su uffici giudiziari. Le
medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria
attivita' amministrativo-gestionale di personale, mezzi
o strutture, quando non e' pregiudicata la segretezza
di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48(Banche di dati di uffici
giudiziari)
1. Nei casi in cui l'autorita' giudiziaria di ogni ordine
e grado puo' acquisire in conformita' alle vigenti disposizioni
processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti
pubblici, l'acquisizione puo' essere effettuata anche
per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari
possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal
Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte
ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici,
mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto
delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate,
anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia
e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi
del presente codice nella materia penale e civile.
CAPO
II: MINORI
Art.
50 (Notizie o immagini relative a minori)
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione
e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini
idonee a consentire l'identificazione di un minore si
osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo
del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse
da quella penale.
CAPO
III: INFORMATICA GIURIDICA
Art.
51 (Principi generali)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di
copie di atti e documenti, i dati identificativi delle
questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di
ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia
interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica,
ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorita'
nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita' giudiziaria
di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria
sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo
e il sito istituzionale della medesima autorita' nella
rete Internet, osservando le cautele previste dal presente
capo.
Art. 52 (Dati identificativi degli
interessati)
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti
la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine
e grado, l'interessato puo' chiedere per motivi legittimi,
con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria
dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo
grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima
cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza
o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere,
in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento
in qualsiasi forma, per finalita' di informazione giuridica
su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle
generalita' e di altri dati identificativi del medesimo
interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce
con decreto, senza ulteriori formalita', l'autorita' che
pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima
autorita' puo' disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione
di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignita'
degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito
della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria
vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione,
recante l'indicazione degli estremi del presente articolo:
"In caso di diffusione omettere le generalita' e gli altri
dati identificativi di.....".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze
o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui
al comma 2, o delle relative massime giuridiche, e' omessa
l'indicazione delle generalita' e degli altri dati identificativi
dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis
del codice penale relativamente alle persone offese da
atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze
o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria
di ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso,
anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2,
le generalita', altri dati identificativi o altri dati
anche relativi a terzi dai quali puo' desumersi anche
indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti
nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e
di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo
825 del codice di procedura civile. La parte puo' formulare
agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della
pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione
di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i
lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in
caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e' ammessa
la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale
di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO
II: TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I: PROFILI GENERALI
Art.
53 (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro
elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza
o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi
in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza
o altri soggetti pubblici per finalita' di tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa
disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento,
non si applicano le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi
da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, e i relativi titolari.
Art.
54 (Modalita' di trattamento e flussi di dati)
1. Nei casi in cui le autorita' di pubblica sicurezza
o le forze di polizia possono acquisire in conformita'
alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati,
informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione
puo' essere effettuata anche per via telematica. A tal
fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi
di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da
parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e
banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni
e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo
sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme
parere del Garante, e stabiliscono le modalita' dei collegamenti
e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso
selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalita' di cui al medesimo
articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati
per finalita' amministrative che non richiedono il loro
utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il
Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura
l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza
dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario
dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia,
necessarie per le finalita' di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano
periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento
ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle
procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi
del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio
di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni
dei documenti che li contengono.
Art. 55 (Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori
rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo
a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate
su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate
su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni
e all'introduzione di particolari tecnologie, e' effettuato
nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia
dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17
sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo
39.
Art. 56 (Tutela dell'interessato)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4
e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati
a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo
53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici
da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57 (Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della giustizia, sono individuate le modalita' di attuazione
dei principi del presente codice relativamente al trattamento
dei dati effettuato per le finalita' di cui all'articolo
53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o
comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982,
n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15
del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive
modificazioni. Le modalita' sono individuate con particolare
riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e' correlata
alla specifica finalita' perseguita, in relazione alla
prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione
di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalita' di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi
a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse
modalita' relative ai dati trattati senza l'ausilio di
strumenti elettronici e alle modalita' per rendere conoscibili
gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui
i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze
temporanee o collegati a situazioni particolari, anche
ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi
dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie
di interessati e della conservazione separata da altri
dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di conservazione
dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti
utilizzati per il loro trattamento, nonche' alla tipologia
dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati
o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero
o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo,
e alla loro diffusione, ove necessaria in conformita'
alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di
ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso
a sistemi di indice.
TITOLO
III: DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I: PROFILI GENERALI
Art.
58 (Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli
articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge, le disposizioni del presente
codice si applicano limitatamente a quelle previste negli
articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e
169.
2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per
finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato, in base
ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente
il trattamento, le disposizioni del presente codice si
applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1,
nonche' alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38
e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente
aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono individuate le modalita' di applicazione delle disposizioni
applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie
di dati, di interessati, di operazioni di trattamento
eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento
e alla conservazione.
TITOLO
IV: TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I: ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art.
59 (Accesso a documenti amministrativi)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti,
le modalita', i limiti per l'esercizio del diritto di
accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali,
e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche'
dai relativi regolamenti di attuazione, anche per cio'
che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le
operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di
una richiesta di accesso. Le attivita' finalizzate all'applicazione
di tale disciplina si considerano di rilevante interesse
pubblico.
Art.
60 (Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale)
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare
lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento
e' consentito se la situazione giuridicamente rilevante
che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai
documenti amministrativi e' di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale
e inviolabile.
CAPO
II: REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art.
61 (Utilizzazione di dati pubblici)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali provenienti
da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti
da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui
deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati
e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di
dati provenienti da piu' archivi, tenendo presente quanto
previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio
d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice
i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
che devono essere inseriti in un albo professionale in
conformita' alla legge o ad un regolamento, possono essere
comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai
sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti
di comunicazione elettronica. Puo' essere altresi' menzionata
l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione
o che incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale puo', a richiesta
della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse,
integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati
pertinenti e non eccedenti in relazione all'attivita'
professionale.
4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale
puo' altresi' fornire a terzi notizie o informazioni relative,
in particolare, a speciali qualificazioni professionali
non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilita' ad
assumere incarichi o a ricevere materiale informativo
a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.
CAPO
III: STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art.
62 (Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' relative alla
tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle
anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali,
nonche' al rilascio di documenti di riconoscimento o al
cambiamento delle generalita'.
Art.
63 (Consultazione di atti)
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi
di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo
107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO
IV: FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art.
64 (Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione
della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione,
di asilo, di condizione dello straniero e del profugo
e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1 e' ammesso,
in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato
di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea
e di altri istituti o misure di carattere umanitario,
ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia
di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei
lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle
norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio,
alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti
di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione
degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma
2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalita'
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.
Art.
65 (Diritti politici e pubblicita' dell'attivita' di organi)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione
della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri
diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto,
nonche' di esercizio del mandato degli organi rappresentativi
o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attivita' istituzionale di organi
pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le
finalita' di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire
specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra
i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica
della relativa regolarita';
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni
e la verifica delle relative regolarita';
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita'
o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche
pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli
organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte
di legge di iniziativa popolare, l'attivita' di commissioni
di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, e' consentita la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari per le finalita' di cui
al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle
sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature,
agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche,
alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, e' consentito
il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attivita'
di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi
collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo,
di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso
a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti
degli organi interessati per esclusive finalita' direttamente
connesse all'espletamento di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalita'
di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non e'
comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili
e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare
il rispetto del principio di pubblicita' dell'attivita'
istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 66 (Materia tributaria
e doganale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le attivita' dei soggetti
pubblici dirette all' applicazione, anche tramite i loro
concessionari, delle disposizioni in materia di tributi,
in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili
di imposta, nonche' in materia di deduzioni e detrazioni
e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione
e' affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita' dirette,
in materia di imposte, alla prevenzione e repressione
delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria,
nonche' al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto
adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi,
alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette
alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario
e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione
dei registri immobiliari.
Art. 67 (Attivita' di controllo
e ispettive)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di:
a) verifica della legittimita', del buon andamento, dell'imparzialita'
dell'attivita' amministrativa, nonche' della rispondenza
di detta attivita' a requisiti di razionalita', economicita',
efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite
dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo,
di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalita' istituzionali,
con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi
ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o
di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68 (Benefici economici
ed abilitazioni)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione
della disciplina in materia di concessione, liquidazione,
modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati
dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni
previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa
in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento
di benefici in favore di perseguitati politici e di internati
in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidita'
civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione
professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni
ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti
o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni,
fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni
tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di
concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento puo' comprendere la diffusione nei soli
casi in cui cio' e' indispensabile per la trasparenza
delle attivita' indicate nel presente articolo, in conformita'
alle leggi, e per finalita' di vigilanza e di controllo
conseguenti alle attivita' medesime, fermo restando il
divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute.
Art. 69 (Onorificenze, ricompense
e riconoscimenti)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione
della disciplina in materia di conferimento di onorificenze
e ricompense, di riconoscimento della personalita' giuridica
di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di
accertamento dei requisiti di onorabilita' e di professionalita'
per le nomine, per i profili di competenza del soggetto
pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive
di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche
non statali, nonche' di rilascio e revoca di autorizzazioni
o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati
e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore
e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70 (Volontariato e obiezione
di coscienza)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi dell'articolo 20 e 21, le finalita' di applicazione
della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti
pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare
per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati
al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle
medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico
le finalita' di applicazione della legge 8 luglio 1998,
n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia
di obiezione di coscienza.
Art. 71 (Attivita' sanzionatorie
e di tutela)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalita':
a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni
amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa
o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi
dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale,
o direttamente connesse alla riparazione di un errore
giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole
del processo o di un'ingiusta restrizione della liberta'
personale.
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare
lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento
e' consentito se il diritto da far valere o difendere,
di cui alla lettera b) del comma 1, e' di rango almeno
pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta'
fondamentale e inviolabile.
Art. 72 (Rapporti con enti
di culto)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' relative allo
svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunita' religiose.
Art. 73 (Altre finalita' in
ambito amministrativo e sociale)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita'
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita'
socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione
in favore di giovani o di altri soggetti che versano in
condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di
soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi
compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare,
di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione
a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di
adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento
al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano, altresi', di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attivita'
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalita':
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura
di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport,
con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni,
mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso
di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto
previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento
ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli
in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e
difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro,
in particolare a cura di centri di iniziativa locale per
l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
CAPO
V: PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art.
74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici)
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la
circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone
invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a
traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli,
contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione
rilasciata e senza l'apposizione di simboli o diciture
dai quali puo' desumersi la speciale natura dell'autorizzazione
per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata
sono riportati sui contrassegni con modalita' che non
consentono, parimenti, la loro diretta visibilita' se
non in caso di richiesta di esibizione o necessita' di
accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche
in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo
di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione
o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti
per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri
storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresi',
ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO
V: TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I: PRINCIPI GENERALI
Art.
75 (Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati
personali in ambito sanitario.
Art.
76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari
pubblici)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attivita' di
rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85,
trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione
del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni
indispensabili per perseguire una finalita' di tutela
della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante, se la finalita' di cui alla lettera a) riguarda
un terzo o la collettivita'.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso puo' essere
prestato con le modalita' semplificate di cui al capo
II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante
e' rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito
il Consiglio superiore di sanita'.
CAPO
II: MODALITA' SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art.
77 (Casi di semplificazione)
1. Il presente capo individua modalita' semplificate utilizzabili
dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali
raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi,
ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati
personali nei casi in cui cio' e' richiesto ai sensi dell'articolo
76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalita' semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le
professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo
80.
Art.
78 (Informativa del medico di medicina generale o del
pediatra)
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta informano l'interessato relativamente al trattamento
dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere
agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo
13, comma 1.
2. L'informativa puo' essere fornita per il complessivo
trattamento dei dati personali necessario per attivita'
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte
dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumita'
fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di
cui questi e' informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa puo' riguardare, altresi', dati personali
eventualmente raccolti presso terzi, ed e' fornita preferibilmente
per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali
allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati
dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente
integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche
del trattamento.
4. L'informativa, se non e' diversamente specificato dal
medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di
dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da
un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile
in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta
del medico e del pediatra;
c) puo' trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita'
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformita'
alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali
che presentano rischi specifici per i diritti e le liberta'
fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato,
in particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica
e di sperimentazione clinica controllata di medicinali,
in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in
particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, e'
manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso
una rete di comunicazione elettronica.
Art. 79 (Informativa da parte
di organismi sanitari)
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi
delle modalita' semplificate relative all'informativa
e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento
ad una pluralita' di prestazioni erogate anche da distinti
reparti ed unita' dello stesso organismo o di piu' strutture
ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture
annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalita'
uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo
da parte di altri reparti ed unita' che, anche in tempi
diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalita' semplificate di cui agli articoli 78 e
81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato
in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali
effettuati nel complesso delle strutture facenti capo
alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione
del comma 3, le modalita' semplificate possono essere
utilizzate per piu' trattamenti di dati effettuati nei
casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui
all'articolo 80.
Art. 80 (Informativa da parte
di altri soggetti pubblici)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi
della facolta' di fornire un' unica informativa per una
pluralita' di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi
e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato
e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti
pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione
e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 e' integrata con appositi
e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico,
affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali
e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare
per quanto riguarda attivita' amministrative di rilevante
interesse pubblico che non richiedono il consenso degli
interessati.
Art. 81 (Prestazione del consenso)
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute, nei casi in cui e' necessario ai sensi
del presente codice o di altra disposizione di legge,
puo' essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche
oralmente. In tal caso il consenso e' documentato, anziche'
con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente
la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico,
riferita al trattamento di dati effettuato da uno o piu'
soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati
negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa
per conto di piu' professionisti ai sensi dell'articolo
78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso
e' reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate
modalita', anche attraverso menzione, annotazione o apposizione
di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla
tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo
articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni
apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82 (Emergenze e tutela
della salute e dell'incolumita' fisica)
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono intervenire senza ritardo, successivamente
alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di
igiene pubblica per la quale la competente autorita' ha
adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono altresi' intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o incapacita'
di intendere o di volere dell'interessato, quando non
e' possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente
la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare,
da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute
o l'incolumita' fisica dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono intervenire senza ritardo, successivamente
alla prestazione, anche in caso di prestazione medica
che puo' essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva
del consenso, in termini di tempestivita' o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore eta' l'informativa
e' fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione
di una nuova manifestazione del consenso quando questo
e' necessario.
Art. 83 (Altre misure per il
rispetto dei diritti degli interessati)
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano
idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle
prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle
liberta' fondamentali e della dignita' degli interessati,
nonche' del segreto professionale, fermo restando quanto
previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalita'
di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di
sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni
sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da
un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine
di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo
dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia,
tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o
di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita
conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a
rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie,
ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga
in situazioni di promiscuita' derivanti dalle modalita'
o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignita' dell'interessato in occasione
della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento
dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare
che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia
o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati,
di una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformita' agli ordinamenti
interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di
adeguate modalita' per informare i terzi legittimati in
occasione di visite sulla dislocazione degli interessati
nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli
interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni
legittime di volonta';
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione
del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei
un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti
o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare
stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti
per legge al segreto professionale a regole di condotta
analoghe al segreto professionale.
Art. 84 (Comunicazione di dati
all'interessato)
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti
di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte
di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari,
solo per il tramite di un medico designato dall'interessato
o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento
ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per
iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai
medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono
rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a
rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti
di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di
incarico individua appropriate modalita' e cautele rapportate
al contesto nel quale e' effettuato il trattamento di
dati.
CAPO
III: FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art.
85 (Compiti del Servizio sanitario nazionale)
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalita' che rientrano nei compiti del Servizio
sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici
relative alle seguenti attivita':
a) attivita' amministrative correlate a quelle di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti
dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza
degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero,
nonche' di assistenza sanitaria erogata al personale navigante
ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza
sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione
di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attivita' certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene
e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute
della popolazione;
f) le attivita' amministrative correlate ai trapianti
d'organo e di tessuti, nonche' alle trasfusioni di sangue
umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990,
n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo
dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati
o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei
a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti
le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici
per finalita' di tutela della salute o dell'incolumita'
fisica dell'interessato, di un terzo o della collettivita',
per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso
dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi
dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare
lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili
e' assicurata ampia pubblicita', anche tramite affissione
di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna
azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato
e' lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente
le finalita' di cui al comma 1. L'utilizzazione delle
diverse tipologie di dati e' consentita ai soli incaricati,
preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attivita'
di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilita'
dei dati di volta in volta trattati.
Art.
86 (Altre finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalita', perseguite mediante trattamento
di dati sensibili e giudiziari, relative alle attivita'
amministrative correlate all'applicazione della disciplina
in materia di:
a) tutela sociale della maternita' e di interruzione volontaria
della gravidanza, con particolare riferimento a quelle
svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni
analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle
madri, nonche' per gli interventi di interruzione della
gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare
riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche
avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro,
i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria
ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo
previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative
previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalita'
dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale
e familiare, nonche' interventi economici integrativi
ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione
e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap,
nonche' il collocamento obbligatorio nei casi previsti
dalla legge;
3) realizzare comunita'-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni
ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
CAPO
IV: PRESCRIZIONI MEDICHE
Art.
87 (Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a
carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale
sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato
in modo da permettere di risalire all'identita' dell'interessato
solo in caso di necessita' connesse al controllo della
correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche
amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca,
nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative
a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale,
del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati
1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanita' 11
luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2.
del relativo disciplinare tecnico, e' integrato da un
tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo
e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 e' apposto sulle zone
del modello predisposte per l'indicazione delle generalita'
e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne
la visione solo per effetto di una momentanea separazione
del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi
dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato dal
modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso,
quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante
sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva
necessita' connessa al controllo della correttezza della
prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura
del farmaco.
5. Il tagliando puo' essere momentaneamente separato nei
modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi
per fini di verifica amministrativa sulla correttezza
della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati
a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformita'
alla legge, quando e' indispensabile per il perseguimento
delle rispettive finalita'.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante,
puo' essere individuata una ulteriore soluzione tecnica
diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso
di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente
relativa anche a modelli non cartacei.
Art.
88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti
a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale,
del Servizio sanitario nazionale, le generalita' dell'interessato
non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico puo' indicare
le generalita' dell'interessato solo se ritiene indispensabile
permettere di risalire alla sua identita', per un'effettiva
necessita' derivante dalle particolari condizioni del
medesimo interessato o da una speciale modalita' di preparazione
o di utilizzazione.
Art. 89 (Casi particolari)
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione
di disposizioni normative che prevedono il rilascio di
ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari
annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio
1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identita' dell'interessato
ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le
ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento
che non ne richiede l'utilizzo.
CAPO
V: DATI GENETICI
Art.
90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo
osseo)
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato
e' consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione
rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute,
che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore
di sanita'.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche
gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai
sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla
specificazione delle finalita' perseguite e dei risultati
conseguibili anche in relazione alle notizie inattese
che possono essere conosciute per effetto del trattamento
dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento
per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge
6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere
l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti
di terzi.
CAPO
VI: DISPOSIZIONI VARIE
Art.
91 (Dati trattati mediante carte)
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare
lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente registrati
su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale
dei servizi, o trattati mediante le medesime carte e'
consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza
di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi
di cui all'articolo 17.
Art.
92 (Cartelle cliniche)
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati
redigono e conservano una cartella clinica in conformita'
alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti
per assicurare la comprensibilita' dei dati e per distinguere
i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti
altri interessati, ivi comprese informazioni relative
a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio
di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione
ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato
possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la
richiesta e' giustificata dalla documentata necessita':
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango
pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in
un diritto della personalita' o in un altro diritto o
liberta' fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformita' alla disciplina sull'accesso
ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente
rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalita' o in un altro
diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.
Art. 93 (Certificato di assistenza
al parto)
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato
di assistenza al parto e' sempre sostituito da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri
di nascita. Si osservano, altresi', le disposizioni dell'articolo
109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella
clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono
identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler
essere nominata avvalendosi della facolta' di cui all'articolo
30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in
copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformita'
alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di
accesso al certificato o alla cartella puo' essere accolta
relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato
di non voler essere nominata, osservando le opportune
cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.
Art. 94 (Banche di dati, registri
e schedari in ambito sanitario)
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di
salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi
o registri tenuti in ambito sanitario, e' effettuato nel
rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati,
schedari, archivi o registri gia' istituiti alla data
di entrata in vigore del presente codice e in riferimento
ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente
alla medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia
di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa
correlate, di cui al decreto del Ministro della salute
in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo
3 del decreto del Ministro della sanita' in data 18 maggio
2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti
in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo
15 del decreto del Ministro della sanita' in data 26 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3
aprile 2001.
TITOLO
VI: ISTRUZIONE
CAPO I: PROFILI GENERALI
Art.
95 (Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di istruzione
e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore
o universitario, con particolare riferimento a quelle
svolte anche in forma integrata.
Art.
96 (Trattamento di dati relativi a studenti)
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione
e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole
e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su
richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere,
anche a privati e per via telematica, dati relativi agli
esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e
altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
pertinenti in relazione alle predette finalita' e indicati
nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo
13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente
per le predette finalita'.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente
alla riservatezza. Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni
in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante
affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi
e certificati.
TITOLO
VII: TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I: PROFILI GENERALI
Art.
97 (Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati
personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
Art.
98 (Finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' relative ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento
e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi
di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici,
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan)
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99 (Compatibilita' tra
scopi e durata del trattamento)
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi
storici, statistici o scientifici e' considerato compatibile
con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza
raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici,
statistici o scientifici puo' essere effettuato anche
oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i
diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza
raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono
comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare
i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, e' cessato
il trattamento.
Art. 100 (Dati relativi ad
attivita' di studio e ricerca)
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione
in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici,
ivi comprese le universita' e gli enti di ricerca, possono
con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche
a privati e per via telematica, dati relativi ad attivita'
di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca,
tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi,
con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi
per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono
documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente
trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati
o diffusi.
CAPO
II: TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art.
101 (Modalita' di trattamento)
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono
essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi
sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati
anche per altre finalita' nel rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per
scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto
della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili
per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi
possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei
medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando
sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.
Art.
102 (Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di un codice di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa'
scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui
al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei
confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione
e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni
del presente codice applicabili ai trattamenti di dati
per finalita' giornalistiche o di pubblicazione di articoli,
saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione
artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione
e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a
rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti
riservati di tipo familiare, identificando casi in cui
l'interessato o chi vi abbia interesse e' informato dall'utente
della prevista diffusione di dati;
c) le modalita' di applicazione agli archivi privati della
disciplina dettata in materia di trattamento dei dati
a scopi storici, anche in riferimento all'uniformita'
dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele
da osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103 (Consultazione di
documenti conservati in archivi)
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi
di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi
privati e' disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice.
CAPO
III: TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O SCIENTIFICI
Art.
104 (Ambito applicativo e dati identificativi per scopi
statistici o scientifici)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti
di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili,
per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in
relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme
dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati
dal titolare o da altri per identificare l'interessato,
anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al
progresso tecnico.
Art.
105 (Modalita' di trattamento)
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici
non possono essere utilizzati per prendere decisioni o
provvedimenti relativamente all'interessato, ne' per trattamenti
di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente
determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui
all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo
106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo
6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici
di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un
soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro,
in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato
puo' essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici
o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi,
l'informativa all'interessato non e' dovuta quando richiede
uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato,
se sono adottate le idonee forme di pubblicita' individuate
dai codici di cui all'articolo 106.
Art. 106 (Codici di deontologia
e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta
per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa'
scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo
conto, per i soggetti gia' compresi nell'ambito del Sistema
statistico nazionale, di quanto gia' previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni,
e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie,
in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare
che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo
decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati
per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori
presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche
in riferimento alla durata della conservazione dei dati,
alle informazioni da rendere agli interessati relativamente
ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione
e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il
trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure
di sicurezza e alle modalita' per la modifica dei dati
a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato,
tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti
raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per
identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera
i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere
dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso
degli interessati relativamente al trattamento dei dati
sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta
dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei
principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle
misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento
alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone
fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non
autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei
sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico
nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici
o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati
all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo
44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati
che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio
o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di
sicurezza e di riservatezza.
Art. 107 (Trattamento di dati
sensibili)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori
dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca
scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato
al trattamento di dati sensibili, quando e' richiesto,
puo' essere prestato con modalita' semplificate, individuate
dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione
del Garante puo' essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo
40.
Art. 108 (Sistema statistico
nazionale)
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti
che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre
a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona
condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma
2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni,
in particolare per quanto riguarda il trattamento dei
dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale,
l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi
diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai
sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109 (Dati statistici relativi
all'evento della nascita)
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli
eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti
da malformazioni e ai nati morti, nonche' per i flussi
di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano,
oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro
della sanita' 16 luglio 2001, n. 349, le modalita' tecniche
determinate dall'Istituto nazionale della statistica,
sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica
ed epidemiologica)
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato
a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico
o epidemiologico, non e' necessario quando la ricerca
e' prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma
di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi
quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai
sensi dell'articolo 39. Il consenso non e' inoltre necessario
quando a causa di particolari ragioni non e' possibile
informare gli interessati e il programma di ricerca e'
oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato
etico a livello territoriale ed e' autorizzato dal Garante
anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai
sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di
cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione
dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi,
quando il risultato di tali operazioni non produce effetti
significativi sul risultato della ricerca.
TITOLO
VIII: LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I: PROFILI GENERALI
Art.
111 (Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati interessati
al trattamento dei dati personali effettuato per finalita'
previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro,
prevedendo anche specifiche modalita' per l'informativa
all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso
relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalita'
di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla
ricezione di curricula contenenti dati personali anche
sensibili.
Art.
112 (Finalita' di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le finalita' di instaurazione
e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di
lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche
non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo,
e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione
di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalita' di cui
al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli
effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio
e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunita';
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti
per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di
tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza
dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego
o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilita'
e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello
stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento
della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonche'
ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente
al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa
la corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro
o di sicurezza o salute della popolazione, nonche' in
materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed
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